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Art. 26a Rinnovo e cessazione del mandato
1Il mandato dell'Incaricato può essere rinnovato due volte.2 1bisIl mandato è rinnovato tacitamente, salvo che, al più tardi sei mesi prima della scadenza, il Consiglio federale decida di non rinnovarlo per motivi oggettivi sufficienti.3 2Con un preavviso di sei mesi, l'Incaricato può chiedere al Consiglio federale la cessazione del mandato per la fine di ogni mese. 3Il Consiglio federale può destituire l'Incaricato prima della scadenza del suo mandato se:
1 Introdotto dal n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873). |
