Art. 27 Sorveglianza sugli organi federali
1L'Incaricato1 sorveglia l'osservanza da parte degli organi federali della presente legge e delle altre prescrizioni della Confederazione relative alla protezione dei dati. Tale sorveglianza non può essere esercitata sul Consiglio federale. 2L'Incaricato accerta i fatti, di sua iniziativa o sulla base di notificazioni di terzi. 3Allo scopo di chiarire i fatti, l'Incaricato può esigere la produzione di atti, domandare informazioni e farsi presentare trattamenti di dati. Gli organi federali devono collaborare all'accertamento dei fatti. È applicabile per analogia l'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa concernente il diritto di rifiutare la testimonianza. 4Se dai chiarimenti risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati, l'Incaricato raccomanda all'organo federale di modificare o di cessare il trattamento. Esso informa della raccomandazione il dipartimento competente o la Cancelleria federale. 5Se una raccomandazione dell'Incaricato è respinta o non le è dato seguito, questi può deferire la pratica al dipartimento competente o alla Cancelleria federale. La decisione del dipartimento o della Cancelleria è comunicata con atto formale alla persona interessata.3 6L'Incaricato è legittimato a ricorrere contro la decisione di cui al capoverso 5 e contro la decisione dell'autorità di ricorso.4 1 Nuova denominazione giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2319; FF 2003 1783). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |