Art. 29 Accertamenti e raccomandazioni nel settore privato
1L'Incaricato accerta i fatti di sua iniziativa o su domanda di terzi quando:
2L'Incaricato può inoltre esigere la produzione di atti, domandare informazioni e farsi presentare trattamenti di dati. È applicabile per analogia l'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa concernente il diritto di rifiutare la testimonianza. 3Dopo aver accertato i fatti, l'Incaricato può raccomandare di modificare o di cessare il trattamento. 4Se una raccomandazione dell'Incaricato è respinta o non le è dato seguito, questi può deferire la pratica al Tribunale amministrativo federale per decisione. Contro questa decisione l'Incaricato è legittimato a ricorrere.4 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885). |