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Art. 33
1La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. 2Qualora nell'ambito dell'accertamento dei fatti secondo l'articolo 27 capoverso 2 o secondo l'articolo 29 capoverso 1 risulti che le persone interessate rischiano di subire un pregiudizio non facilmente riparabile, l'Incaricato può chiedere provvedimenti cautelari al presidente della corte del Tribunale amministrativo federale competente in materia di protezione dei dati. La procedura è retta per analogia dagli articoli 79-84 della legge del 4 dicembre 19471 di procedura civile federale. |