Art. 35 Violazione dell'obbligo di discrezione
1Chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati, è punito, a querela di parte, con la multa.1 2È passibile della stessa pena chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'ambito dell'attività svolta per conto della persona astretta all'obbligo del segreto o in occasione della sua formazione presso tale persona. 3La rivelazione illecita di dati personali segreti e degni di particolare protezione o di profili della personalità è punibile anche dopo la cessazione dei rapporti di lavoro o di formazione. 1 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459). |