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Art. 36 Esecuzione
1Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. 3Esso può prevedere deroghe agli articoli 8 e 9 per quanto concerne le informazioni fornite dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero. 4Esso può inoltre determinare:
5Esso può concludere trattati internazionali in materia di protezione dei dati, nella misura in cui siano conformi ai principi della presente legge. 6Esso disciplina il modo di porre al sicuro le collezioni i cui dati, in caso di guerra o di crisi, possono mettere in pericolo la vita o l'integrità fisica delle persone interessate. 1 Abrogato dall'art. 25 della LF del 26 giu. 1998 sull'archiviazione, con effetto dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2243; FF 1997 II 753). |