Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 37 Esecuzione da parte dei Cantoni
1Nella misura in cui non esistono prescrizioni cantonali sulla protezione dei dati che garantiscano una protezione adeguata, il trattamento di dati personali da parte di organi cantonali che agiscono in applicazione del diritto federale è disciplinato dagli articoli 1-11a, 16, 17, 18-22 e 25 capoversi 1-3 della presente legge.1 2I Cantoni designano un organo incaricato di controllare il rispetto della protezione dei dati. Sono applicabili per analogia gli articoli 27, 30 e 31. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885). |