Art. 4 Principi
1I dati personali possono essere trattati soltanto in modo lecito.1 2Il trattamento dei dati deve essere conforme al principio della buona fede e della proporzionalità. 3I dati possono essere trattati soltanto per lo scopo indicato all'atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge. 4La raccolta di dati personali e in particolare le finalità del trattamento devono essere riconoscibili da parte della persona interessata.2 5Quando il trattamento di dati personali è subordinato al consenso della persona interessata, il consenso è valido soltanto se espresso liberamente e dopo debita informazione. Trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere anche esplicito.3 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885). |