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Art. 5 Esattezza dei dati
1Chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esattezza. Deve prendere tutte le misure adeguate onde assicurare che dati non pertinenti o incompleti in considerazione dello scopo per cui sono stati raccolti o elaborati vengano cancellati o rettificati.1 2Ogni persona interessata può richiedere la rettifica di dati personali inesatti. 1 Per. introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885). |