Art. 8 Diritto d'accesso
1Ogni persona può domandare al detentore di una collezione di dati se dati che la concernono sono trattati. 2Il detentore della collezione di dati le deve comunicare:1
3Il detentore della collezione di dati può comunicare alla persona interessata dati concernenti la salute, per il tramite di un medico da essa designato. 4Il detentore della collezione di dati che faccia trattare i dati da un terzo è tenuto a fornire le informazioni richieste. Tale obbligo incombe al terzo se non comunica l'identità del detentore oppure se questi non ha il domicilio in Svizzera. 5L'informazione è di regola gratuita e scritta3, sotto forma di stampato o di fotocopia. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. 6Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885). |