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Art. 10 Consulente per la protezione dei dati
1 I titolari privati del trattamento possono nominare un consulente per la protezione dei dati. 2 Il consulente funge da interlocutore per le persone interessate come pure per le autorità competenti in Svizzera per la protezione dei dati. Ha segnatamente i compiti seguenti:
3 I titolari privati del trattamento possono avvalersi dell’eccezione di cui all’articolo 23 capoverso 4 se:
4 Il Consiglio federale disciplina la nomina dei consulenti da parte degli organi federali. |