|
Art. 11 Codice di condotta
1 Le associazioni professionali, di settore ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri come pure gli organi federali possono sottoporre all’IFPDT codici di condotta. 2 L’IFPDT esprime un parere riguardo a ogni codice di condotta; pubblica tali pareri. |