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Art. 20 Eccezioni all’obbligo di informare e limitazioni
1 L’obbligo di informare secondo l’articolo 19 non sussiste se:
2 Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, l’obbligo di informare non sussiste inoltre qualora l’informazione:
3 Il titolare del trattamento può limitare o differire l’informazione oppure rinunciarvi se:
4 Le imprese appartenenti al medesimo gruppo non sono considerate terzi ai sensi del capoverso 3 lettera c numero 2. |
