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Art. 24 Notifica di violazioni della sicurezza dei dati
1 Il titolare del trattamento notifica quanto prima all’IFPDT ogni violazione della sicurezza dei dati che comporta verosimilmente un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata. 2 Nella notifica il titolare del trattamento menziona almeno il tipo di violazione della sicurezza dei dati, le sue conseguenze e le misure disposte o previste. 3 Il responsabile del trattamento informa quanto prima il titolare del trattamento su ogni violazione della sicurezza dei dati. 4 Il titolare del trattamento informa la persona interessata sulla violazione della sicurezza dei dati, se ciò è necessario per proteggere la persona interessata o se lo esige l’IFPDT. 5 Il titolare del trattamento può limitare o differire l’informazione della persona interessata o rinunciarvi se:
6 Una notifica effettuata in forza del presente articolo può essere usata nel quadro di un procedimento penale contro la persona soggetta all’obbligo di notifica soltanto con il suo consenso. |