Art. 25 Diritto d’accesso
1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. 2 Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti:
3 I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. 4 Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. 5 Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d’accesso. 6 Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l’informazione richiede un onere sproporzionato. 7 Di norma l’informazione è fornita entro 30 giorni. |