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Art. 30 Lesioni della personalità
1 Chi tratta dati personali non può ledere illecitamente la personalità delle persone interessate. 2 Vi è lesione della personalità in particolare se:
3 Di regola non vi è lesione della personalità se la persona interessata ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al trattamento. |