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Art. 35 Trattamento automatizzato di dati personali nell’ambito di sistemi pilota
1 Il Consiglio federale può autorizzare il trattamento automatizzato di dati personali degni di particolare protezione o altri trattamenti ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 lettere b e c prima dell’entrata in vigore di una legge in senso formale se:
2 Il Consiglio federale chiede previamente il parere dell’IFPDT. 3 L’organo federale competente presenta un rapporto di valutazione al Consiglio federale al più tardi due anni dopo la messa in opera del sistema pilota. Nel rapporto propone la continuazione o l’interruzione del trattamento. 4 Il trattamento automatizzato di dati personali deve in ogni caso essere interrotto se entro cinque anni dalla messa in opera del sistema pilota non è entrata in vigore una legge in senso formale che prevede la pertinente base legale. |