|
|
|
Art. 36 Comunicazione di dati personali
1 Gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali soltanto se lo prevede una base legale ai sensi dell’articolo 34 capoversi 1–3. 2 In deroga al capoverso 1, gli organi federali possono, nel caso specifico, comunicare dati personali se:
3 Nell’ambito dell’informazione ufficiale del pubblico, gli organi federali possono inoltre comunicare dati personali d’ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 20048 sulla trasparenza se:
4 Gli organi federali possono comunicare, su richiesta, cognome, nome, indirizzo e data di nascita di una persona anche se le condizioni del capoverso 1 o 2 non sono adempiute. 5 Gli organi federali possono rendere accessibili a chiunque dati personali mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base legale prevede la pubblicazione di questi dati oppure se comunicano dati in virtù del capoverso 3. Se cessa l’interesse pubblico a renderli accessibili a chiunque, i dati contenuti nel servizio di informazione e comunicazione automatizzato sono cancellati. 6 Gli organi federali rifiutano o limitano la comunicazione, oppure la vincolano a oneri, se lo esige:
|
