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Art. 37 Opposizione alla comunicazione di dati personali
1 La persona interessata che rende verosimile un interesse degno di protezione può opporsi alla comunicazione di determinati dati personali da parte dell’organo federale competente. 2 L’organo federale respinge l’opposizione se:
3 È fatto salvo l’articolo 36 capoverso 3. |