|
Art. 41 Pretese e procedura
1 Chi ha un interesse degno di protezione può esigere che l’organo federale responsabile:
2 Il richiedente può in particolare esigere che l’organo federale:
3 Invece di cancellare o distruggere i dati personali, l’organo federale ne limita il trattamento se:
4 Se non possono essere accertate né l’esattezza né l’inesattezza dei dati personali, l’organo federale aggiunge agli stessi una menzione che ne indica il carattere contestato. 5 La rettifica, cancellazione o distruzione di dati personali non può essere chiesta in riferimento a fondi di biblioteche, istituti d’insegnamento, musei, archivi accessibili al pubblico e altre istituzioni pubbliche della memoria collettiva. Il richiedente che rende verosimile un interesse preponderante può chiedere che l’istituzione limiti l’accesso ai dati contestati. I capoversi 3 e 4 non sono applicabili. 6 La procedura è retta dalla PA10. Le eccezioni previste dagli articoli 2 e 3 PA non sono applicabili. |