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Art. 43 Elezione e statuto
1 Il capo dell’IFPDT (Incaricato) è eletto dall’Assemblea federale plenaria. 2 È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale. 3 Il rapporto di lavoro dell’Incaricato è retto dalla legge del 24 marzo 200012 sul personale federale (LPers), sempreché la presente legge non disponga altrimenti. Sino al compimento dei 65 anni l’Incaricato è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte. Su richiesta dell’Incaricato, la previdenza per la vecchiaia è mantenuta oltre il 65° anno di età e sino alla fine del rapporto di lavoro, ma al massimo sino alla fine dell’anno civile in cui egli compie 68 anni. In tal caso, l’IFPDT finanzia i contributi di risparmio del datore di lavoro.13 3bis L’Assemblea federale emana mediante ordinanza le disposizioni d’esecuzione concernenti il rapporto di lavoro dell’Incaricato.14 4 L’Incaricato esercita la sua funzione in modo indipendente, senza ricevere né sollecitare istruzioni da alcuna autorità o da terzi. È aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale. 5 Dispone di una segreteria permanente e di un proprio preventivo. Assume il proprio personale. 6 All’Incaricato non si applica il sistema di valutazione di cui all’articolo 4 capoverso 3 LPers. 13 Secondo–quarto per. introdotti dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Rapporto di lavoro del capo dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza), in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 231; FF 2022 345, 432). 14 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Rapporto di lavoro del capo dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza), in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 231; FF 2022 345, 432). |