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Art. 47 Attività accessorie
1 L’Incaricato non può esercitare alcuna attività accessoria. 2 La Commissione giudiziaria può autorizzare l’Incaricato a esercitare un’attività accessoria sempreché non siano pregiudicati il pieno adempimento della funzione, nonché l’indipendenza e la reputazione dell’IFPDT.17 La decisione è pubblicata. 17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022 (Rapporto di lavoro del capo dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza), in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 231; FF 2022 345, 432). |