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Art. 47a Ricusazione 18
Se la ricusazione dell’Incaricato è contestata, decide il presidente della corte del Tribunale amministrativo federale competente in materia di protezione dei dati. 18 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Rapporto di lavoro del capo dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza), in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 231; FF 2022 345, 432). |