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Art. 50 Attribuzioni
1 Se l’organo federale o il privato non ottempera all’obbligo di collaborare, l’IFPDT può, nell’ambito dell’inchiesta, ordinare in particolare:
2 È fatto salvo il segreto professionale. 3 Per eseguire i provvedimenti di cui al capoverso 1, l’IFPDT può far capo ad altre autorità federali o a organi di polizia cantonali o comunali. |