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Art. 54 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere
1 Le autorità federali e cantonali comunicano all’IFPDT le informazioni e i dati personali necessari per l’adempimento dei suoi compiti legali. 2 L’IFPDT comunica alle autorità seguenti le informazioni e i dati personali necessari per l’adempimento dei loro compiti legali:
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