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Art. 58 Altri compiti
1 L’IFPDT ha in particolare gli altri compiti seguenti:
2 L’IFPDT può fornire consulenza anche agli organi federali che secondo gli articoli 2 e 4 non sono sottoposti alla sua vigilanza. Gli organi federali possono concedergli accesso ai loro atti. 3 L’IFPDT è autorizzato a dichiarare alle autorità estere incaricate della protezione dei dati che, in materia di protezione dei dati, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempreché alla Svizzera sia concessa la reciprocità. |