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Art. 60 Violazione degli obblighi di informare, di concedere l’accesso e di collaborare
1 Sono puniti, a querela di parte, con la multa fino a 250 000 franchi i privati che:
2 Sono puniti con la multa fino a 250 000 franchi i privati che in violazione dell’articolo 49 capoverso 3 forniscono intenzionalmente all’IFPDT, nel quadro di un’inchiesta, informazioni false o rifiutano intenzionalmente di collaborare. |