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Art. 71 Disposizione transitoria relativa ai dati concernenti persone giuridiche
Per gli organi federali, le disposizioni di altri atti normativi federali che si riferiscono a dati personali continuano ad applicarsi ai dati concernenti persone giuridiche durante cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge. Durante tale periodo gli organi federali possono in particolare comunicare dati concernenti persone giuridiche conformemente all’articolo 57s capoversi 1 e 2 della legge del 21 marzo 199723 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, sempreché vi siano autorizzati in virtù di una base legale. |