Art. 2 Campo d’applicazione personale e materiale
1 La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di:
2 Non si applica al trattamento di dati personali da parte:
3 Il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto processuale applicabile. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure amministrative di primo grado. 4 I registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, in particolare l’accesso a tali registri e i diritti delle persone interessate, sono retti dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile. In assenza di disposizioni speciali si applica la presente legge. |