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Art. 12 Registro delle attività di trattamento
1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. 2 Il registro del titolare del trattamento contiene almeno:
3 Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g. 4 Gli organi federali notificano i loro registri all’IFPDT. 5 Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate. |