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Art. 16 Compensazione del rincaro
1 Il datore di lavoro versa sullo stipendio o su alcune sue componenti come pure su altre prestazioni un’indennità per compensare adeguatamente il rincaro. A tal fine tiene conto della sua situazione economica e finanziaria e della situazione sul mercato del lavoro. 2 Le disposizioni d’esecuzione disciplinano i principi. 3 Laddove il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto collettivo di lavoro (art. 38), quest’ultimo contiene disposizioni sulla compensazione del rincaro. Se le parti non possono accordarsi sull’entità del rincaro, esso è fissato da un tribunale arbitrale (art. 38 cpv. 3). |