Art. 17a Tempo di lavoro, vacanze e congedi 57
1 Le disposizioni d’esecuzione disciplinano la durata del tempo di lavoro nonché le vacanze e i congedi; stabiliscono inoltre l’entità e la compensazione del lavoro aggiuntivo e delle ore supplementari. 2 Il lavoro aggiuntivo e le ore supplementari sono rimunerati soltanto se sono stati ordinati o successivamente riconosciuti come tali. 3 I giorni di vacanza si prescrivono in cinque anni conformemente all’articolo 128 numero 3 CO58. 4 Il Consiglio federale stabilisce il numero minimo dei giorni di vacanza e la durata minima del congedo parentale in caso di nascita e adozione. 57 Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). |