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Art. 28 Dati relativi alla salute
1 Il servizio medico competente tratta i dati personali degni di particolare protezione riguardanti la salute e necessari per:
1bis Può trattare questi dati in un sistema d’informazione.75 1ter Gli impiegati del servizio medico e i servizi responsabili del supporto tecnico hanno accesso al sistema d’informazione, per quanto sia necessario per l’adempimento dei loro compiti.76 1quater Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione concernenti:
2 Può comunicare ai servizi interessati informazioni circa le conclusioni tratte da constatazioni mediche soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per valutare se il candidato è idoneo a essere assunto, assicurato e a svolgere il suo lavoro oppure per pronunciarsi in merito a pretese desunte dal rapporto di lavoro. 3 Del rimanente, può trasmettere dati relativi alla salute e documenti medici soltanto col consenso scritto della persona interessata; se il consenso è negato, i dati possono essere trasmessi soltanto con l’autorizzazione del servizio designato nelle disposizioni d’esecuzione. 4 L’autorizzazione di cui al capoverso 3 è negata se:
74 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). 75 Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). 76 Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). 77 Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). |