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Art.33
1 I datori di lavoro informano tempestivamente ed esaustivamente il personale e le sue organizzazioni in merito a tutte le questioni importanti in materia di personale. 2 Consultano il personale e le sue organizzazioni:
3 I datori di lavoro conducono trattative con le organizzazioni del personale. 4 Le disposizioni d’esecuzione disciplinano la partecipazione del personale e delle sue organizzazioni. Possono prevedere organi di consultazione, di conciliazione e di decisione, la cui composizione può essere paritetica. |