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Art. 19 Misure in caso di risoluzione del rapporto di lavoro 59
1 Prima di recedere dal rapporto di lavoro senza colpa dell’impiegato, il datore di lavoro si avvale di tutte le possibilità ragionevolmente esigibili per continuare a impiegarlo. 2 Se recede dal rapporto di lavoro senza colpa dell’impiegato, il datore di lavoro lo sostiene nella sua transizione professionale. 3 Il datore di lavoro versa un’indennità all’impiegato se:
4 Le disposizioni d’esecuzione possono prevedere il versamento di un’indennità ad altri impiegati o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa. 5 L’indennità ammonta almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo. 6 Le disposizioni d’esecuzione:
7 Il datore di lavoro può versare l’indennità con un versamento unico o a rate. 59 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). |