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Art. 20a Estratto del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni 60
Se necessario per tutelare i suoi interessi, il datore di lavoro può esigere dai candidati a un impiego e dagli impiegati che presentino un estratto del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni. 60 Introdotto dall’all. 1 n. 1 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale (RU 2022 600; FF 2014 4929). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563). |