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Art. 20b Verifica dell’affidabilità 61
1 I datori di lavoro secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettere a, b ed e−g nonché capoverso 3 possono richiedere la verifica dell’affidabilità dei loro impiegati nonché dei candidati a un impiego, se nel quadro della loro funzione questi:
2 Limitano la verifica allo stretto necessario. 3 I servizi specializzati di cui all’articolo 31 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 202062 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) eseguono le verifiche dell’affidabilità. La procedura si fonda per analogia sulle pertinenti disposizioni della LSIn. 4 Se i candidati a un impiego e gli impiegati sono sottoposti contemporaneamente a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la LSIn, le due procedure sono riunite. 61 Introdotto dall’all. 1 n. 4 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563). |