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Art. 27 Gestione del personale 71
1 Il datore di lavoro tratta in forma cartacea e in uno o più sistemi d’informazione i dati dei suoi impiegati necessari per l’adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, in particolare per:
2 Può trattare, in quanto necessari all’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, i seguenti dati del personale, inclusi i dati personali degni di particolare protezione:72
3 È responsabile della protezione e della sicurezza dei dati. 4 Può comunicare dati a terzi soltanto se una base legale lo prevede oppure se la persona interessata vi acconsente per scritto. 5 Emana disposizioni di esecuzione concernenti:
6 Può prevedere la comunicazione di dati non degni di particolare protezione mediante procedura di richiamo. Emana le disposizioni di esecuzione. 71 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7563; FF 2016 255). 72 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 14 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |