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Art. 27d Fascicoli della Consulenza sociale del personale 74
1 La Consulenza sociale del personale dell’Amministrazione federale (CSPers) tratta in forma cartacea e in un sistema d’informazione i dati delle persone che le si rivolgono (clienti) e necessari per:
2 La CSPers può trattare i dati personali dei clienti, compresi i dati personali degni di particolare protezione, necessari all’adempimento dei propri compiti e riguardanti:76
3 Gli impiegati della CSPers e i servizi responsabili del supporto tecnico hanno accesso al sistema d’informazione, per quanto sia necessario per l’adempimento dei loro compiti. 4 La CSPers può rendere accessibili i dati personali di cui al capoverso 2 alle persone e ai servizi seguenti, se necessario per l’adempimento dei loro compiti:77
5 La CSPers è responsabile della protezione dei dati e della sicurezza del sistema d’informazione. 6 Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione concernenti:
74 Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). 76 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 14 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 77 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 14 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |
