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Art. 30 Surrogazione
1 Il datore di lavoro, al momento dell’accaduto e fino a concorrenza dell’ammontare delle prestazioni che versa, surroga l’impiegato e i suoi superstiti nei riguardi di terzi che sono responsabili della malattia, dell’infortunio, dell’invalidità o del decesso di tale impiegato. 2 Il datore di lavoro può far valere il diritto di regresso nei confronti del coniuge o del partner registrato dell’impiegato, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente o di persone che vivono con lui nella stessa economia domestica, soltanto se hanno provocato intenzionalmente o per grave negligenza l’impedimento al lavoro.83 83 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). |
