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Art. 32b Datore di lavoro
1 Il Consiglio federale è considerato datore di lavoro ai sensi della legge del 20 dicembre 200687 su PUBLICA per gli impiegati di cui all’articolo 32a; è fatto salvo il capoverso 2. 2 Le unità amministrative federali decentralizzate dotate di personalità giuridica e di contabilità proprie sono considerate datori di lavoro dei loro impiegati. 3 Il Consiglio federale designa i rappresentanti dei datori di lavoro della cassa di previdenza della Confederazione (art. 32d cpv. 2) nella Commissione della cassa. |