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Art. 32l Adeguamento delle rendite al rincaro mediante i redditi patrimoniali di PUBLICA
1 L’organo paritetico della cassa di previdenza decide l’entità dell’adeguamento delle rendite al rincaro in funzione del reddito patrimoniale disponibile a tale scopo. L’adeguamento al rincaro può essere operato soltanto dopo che sia stata costituita una riserva di fluttuazione di almeno il 15 per cento. 2 Nella cassa di previdenza della Confederazione la decisione dell’organo paritetico vale per tutti i datori di lavoro. Non ha conseguenze per gli ex impiegati federali che al momento dell’adeguamento ricevono le loro rendite da un istituto di previdenza che non sia PUBLICA oppure da un’altra cassa previdenziale che fa parte di PUBLICA. La decisione non incide nemmeno sugli aventi diritto alle rendite che fanno parte di un effettivo chiuso (art. 23 cpv. 2, secondo per. della L del 20 dic. 2006106 su PUBLICA) fintanto ch’essi non siano trasferiti nella Cassa di previdenza della Confederazione secondo l’articolo 24 capoverso 4 della legge del 20 dicembre 2006 su PUBLICA. |