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Art. 5 Coordinamento e controllo della gestione
1 Il Consiglio federale coordina e dirige l’attuazione della politica del personale. Verifica periodicamente il conseguimento degli obiettivi della presente legge; rende conto alle Camere federali di tali verifiche e propone loro tempestivamente le misure necessarie. Stabilisce d’intesa con le commissioni parlamentari di vigilanza la forma e il contenuto di tali rapporti. 2 Provvede affinché i datori di lavoro adoperino un adeguato sistema di controllo della gestione. 3 e 4 ...33 33 Abrogati dal n. I della L del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). |