Legge federale
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Art. 18
1 Ogni quattro anni il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale un rapporto sull’esecuzione e sull’efficacia della presente legge. 2 Il rapporto fornisce indicazioni sul raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria nel periodo trascorso e illustra i possibili provvedimenti per il periodo successivo. 3 Gli effetti della collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri sono illustrati separatamente. |