3 Il Consiglio federale stabilisce una deduzione unitaria (parte non computabile) dal reddito. Per la sostanza delle persone fisiche considera il diverso sfruttamento del potenziale fiscale rispetto al reddito.4 Per gli utili delle persone giuridiche tiene conto del diverso sfruttamento del potenziale fiscale rispetto al reddito e alla sostanza delle persone fisiche; distingue in particolare tra gli utili secondo l’articolo 24bdella legge federale del 14 dicembre 19905 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e gli altri utili.6
4 Il Consiglio federale calcola annualmente, in collaborazione con i Cantoni, il potenziale di risorse di ogni Cantone per abitante in base alle cifre disponibili degli ultimi tre anni.
5 I Cantoni il cui potenziale di risorse per abitante è superiore alla media svizzera sono considerati finanziariamente forti. I Cantoni il cui potenziale di risorse per abitante è inferiore alla media svizzera sono considerati finanziariamente deboli.