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Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
del 6 ottobre 2000 (Stato 18 giugno 2021)
Art. 19Versamento di prestazioni pecuniarie
1 In generale le prestazioni pecuniarie periodiche sono pagate mensilmente.
2 Le indennità giornaliere e le prestazioni analoghe spettano al datore di lavoro nella misura in cui egli continua a versare un salario all’assicurato nonostante il diritto a indennità giornaliere.
3 Le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono sempre pagati in anticipo per tutto il mese civile. Una prestazione che ne sostituisce un’altra precedente è versata solo per il mese successivo.
4 Se il diritto a ricevere prestazioni è dimostrato e se il loro versamento tarda, possono essere versati anticipi.