Legge federale
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Art. 43b Osservazione: autorizzazione dell’impiego di strumenti tecnici per localizzare l’assicurato 35
1 Se intende ordinare un’osservazione che prevede l’impiego di strumenti tecnici per localizzare l’assicurato, l’assicuratore sottopone al tribunale competente una domanda con:
2 Il presidente della corte competente del tribunale competente decide quale giudice unico entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda dell’assicuratore motivando succintamente la sua decisione; può delegare la decisione a un altro giudice. 3 Può concedere un’autorizzazione limitata nel tempo o vincolarla a oneri oppure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti. 4 Il tribunale competente è:
35 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018 (Base legale per la sorveglianza degli assicurati), in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 20192829; FF 201763616379). |