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Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
del 6 ottobre 2000 (Stato 18 giugno 2021)
Art. 43bOsservazione: autorizzazione dell’impiego di strumenti tecnici per localizzare l’assicurato 35
1 Se intende ordinare un’osservazione che prevede l’impiego di strumenti tecnici per localizzare l’assicurato, l’assicuratore sottopone al tribunale competente una domanda con:
i dati relativi alle persone interessate dall’osservazione;
c.
le modalità previste dell’osservazione;
d.
la giustificazione della necessità dell’impiego di strumenti tecnici per localizzare l’assicurato, nonché le ragioni per cui, senza l’impiego di tali strumenti, gli accertamenti già svolti non hanno dato esito positivo oppure risulterebbero vani o eccessivamente difficili;
e.
l’indicazione dell’inizio e della fine dell’osservazione nonché il termine entro il quale essa deve essere eseguita;
f.
i documenti essenziali ai fini dell’autorizzazione.
2 Il presidente della corte competente del tribunale competente decide quale giudice unico entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda dell’assicuratore motivando succintamente la sua decisione; può delegare la decisione a un altro giudice.
3 Può concedere un’autorizzazione limitata nel tempo o vincolarla a oneri oppure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti.
4 Il tribunale competente è:
a.
il tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone di domicilio dell’assicurato;
b.
il Tribunale amministrativo federale, se l’assicurato è domiciliato all’estero.
35 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018 (Base legale per la sorveglianza degli assicurati), in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 20192829; FF 201763616379).