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Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
del 6 ottobre 2000 (Stato 18 giugno 2021)
Art. 73Estensione
1 L’assicuratore è surrogato nei diritti dell’assicurato e dei suoi superstiti solo nella misura in cui le prestazioni accordate, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.
2 Tuttavia, se l’assicuratore ha ridotto le proprie prestazioni giusta l’articolo 21 capoverso 1, 2 o 4, i diritti dell’assicurato e dei suoi superstiti passano all’assicuratore nella misura in cui le sue prestazioni non ridotte, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.59
3 I diritti che non passano all’assicuratore restano acquisiti all’assicurato e ai suoi superstiti. Se può essere recuperata unicamente una parte dell’indennità dovuta dai terzi, l’assicurato e i suoi superstiti hanno un diritto preferenziale su questa parte.
59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).