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Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
del 6 ottobre 2000 (Stato 18 giugno 2021)
Art. 76Autorità di vigilanza
1 Il Consiglio federale sorveglia l’applicazione delle assicurazioni sociali e ne rende regolarmente conto.
2 In caso di violazione grave e ripetuta delle disposizioni legali da parte di un assicuratore, il Consiglio federale ordina le necessarie misure per ristabilire una gestione dell’assicurazione conforme alla legge.